Associazione Musicale “g. VERDI GRUPPO FOLK LA FRUSTICA Articolo 1
Si e' costituita dall'Associazione Musicale “G. Verdi” di Faleria, con sede in
Faleria, Borgo Cartiere 15,il gruppo folk " La Frustica" avente finalità socio-culturale
per la continuazione e la tutela della tradizione e dell’attività musicale che
nella città di Faleria risale al 23 maggio 1862. Articolo 2 L’Associazione è un centro di vita associativa a carattere volontario,
apolitico, apartitico, democratico, unitario e senza finalità di lucro, è fatto
divieto all’Associazione di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi
di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione
medesima.
I suoi organi sono:
l’Assemblea dei Frusticanti (di seguito denominati Soci);
il Consiglio Direttivo;
Articolo 3
La finalità principale consiste nel mantenere la tradizione della musica
popolare italiana; nel favorire la diffusione della cultura musicale nei giovani,
in collaborazione anche con enti istituzionalmente preposti e/o con associazioni
affini.
Articolo 4 Sono pertanto compiti dell’Associazione:
organizzare iniziative, servizi, attività socio-culturali atte al raggiungimento
delle finalità statutarie di cui al precedente art. 3;
attuare forme di collaborazione ed ausilio nei confronti di tutti i privati, gli
enti pubblici e le istituzioni preposte che intendono adottare programmi e
progetti rientranti nelle finalità dell’Associazione;
Articolo 5 Il numero dei Soci è limitato.
Possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi, con esclusione delle adesioni
con carattere di temporaneità; i Soci partecipano effettivamente alla vita
associativa ed hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello
Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell’Associazione tutti i Soci.
Articolo 6 Per essere ammessi in qualità di Socio è necessario presentare domanda al
Consiglio Direttivo e attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli
organi sociali.
Tutti i Soci già aderenti all’Associazione alla data della rinnovazione del
contratto sociale avvenuta per atto pubblico sono Soci di diritto.
Articolo 7 E’ compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione ammettere un nuovo
Socio.
Articolo 8 I Soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative appositamente
indette dall’Associazione.
Articolo 9 I Soci sono tenuti :
1) all’osservanza del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni.
2) all’osservanza delle deliberazioni degli organi sociali comprese quelle in
cui vengono stabilite integrazioni alla cassa sociale attraverso versamenti di
periodiche quote ordinarie e/o straordinarie.
Articolo 10 I Soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
1) quando non ottemperano alle disposizioni del presente Statuto, agli eventuali
regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi sociali;
2) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali
all’Associazione.
Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza
assoluta dei suoi membri.
I Soci radiati per i motivi sub 1 – 2 sono obbligati alla restituzione dei beni
patrimoniali dell'associazione( divise, strumenti ecc.)
Articolo 11 Patrimonio Sociale
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
dal patrimonio di proprietà dell’Associazione(divise,strumenti);
dai contributi di enti pubblici;
da erogazioni di privati e lasciti diversi;
dal fondo di riserva.
Articolo 12 Bilancio
L’Associazione ha l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto
economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie. Il rendiconto
comprende i movimenti dell’esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno
e deve essere presentato entro il 30 aprile dell’anno successivo per
l’approvazione.
Articolo 13 Eventuali residui attivi saranno utilizzati come segue:
il 70% (novanta per cento) al fondo di riserva;
il restante 30% (dieci per cento) a disposizione per il finanziamento, in favore
dei Soci, di iniziative di carattere culturale o per rinnovo attrezzature nonché
per l’acquisto di eventuali occorenti al normale svolgimento dell'associazione
Articolo 14 Assemblea
L’Assemblea dei Soci deve essere convocata con annuncio scritto, affisso nella
bacheca dell'Associazione.
Essa svolge i propri compiti con carattere di sovranità.
Articolo 15 L’Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 31
dicembre al 30 aprile dell’anno successivo.
Essa:
approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
approva il rendiconto consuntivo e preventivo;
approva gli stanziamenti per le iniziative previste dall’art. 13 del presente
Statuto;
delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e determina i
servizi per usufruire dei quali è indispensabile il conseguimento della tessera
sociale.
Decide con idonee forme di pubblicità su:
a) criteri di ammissione ed esclusione dei soci;
b) convocazioni assembleari;
c) relative deliberazioni.
Ogni 3 (tre) anni:
elegge il Consiglio Direttivo;
legge la Commissione Elettorale composta da almeno 3 (tre) membri che propone i
nomi dei Soci candidati, nel rispetto delle prescrizioni poste dal successivo
art. 21 e controlla il regolare svolgimento delle elezioni;
per tutti gli associati è previsto il diritto di voto per l’approvazione e le
modificazioni dello Statuto e del regolamento interno e della nomina degli
organi direttivi;
nomina, ove ritenuto opportuno e su proposta del Consiglio Direttivo, un
Presidente Onorario dell’Associazione.
Articolo 16 L’Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo
lo reputi necessario o allorché ne facciano richiesta almeno 1/3 dei Soci.
L’Assemblea dovrà avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data in cui viene
richiesta.
Articolo 17 In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è
regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci. In seconda
convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente
costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente, a
maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti, su tutte le questioni poste
all’ordine del giorno; la seconda convocazione può aver luogo mezz’ora dopo la
prima.
Articolo 18 Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento,
sullo scioglimento o liquidazione dell’Associazione, è indispensabile il voto
favorevole dei 3/5 dei presenti.
Articolo 19 Le votazioni possono avvenire con voto palese o, quando ne faccia richiesta
almeno 1/10 dei presenti, a scrutinio segreto.
Articolo 20 Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un
suo delegato.
Le deliberazioni adottate dovranno essere riportato su apposito libro verbali,
anche composto da fogli mobili purché progressivamente numerati.
Articolo 21 Il Consiglio Direttivo è composto da 10 (dieci) membri eletti tra tutti i
Soci maggiorenni compreso il Direttore Artistico
Articolo 22 Esso elegge tra i suoi membri il Presidente, il vicepresidente, il
Segretario Amministrativo con eventuali funzioni di cassiere e fissa le
responsabilità degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta
dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.
Il Presidente, il vicepresidente ed il Segretario Amministrativo compongono
l’Ufficio di Presidenza.
Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale sono
completamente gratuite
Articolo 23 Il Consiglio Direttivo, che resta in carica per un triennio, si riunisce
ordinariamente ogni 30 (trenta) giorni e straordinariamente ogni qualvolta lo
ritenga necessario oppure quando ne facciano richiesta 1/3 dei consiglieri.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente; in sua
assenza dal vicepresidente.
Il Consigliere che non partecipi senza giustificato motivo a più di 2 (due)
riunioni del Consiglio Direttivo verrà dichiarato decaduto con facoltà del
Consiglio di nominare altro Socio in sostituzione. Analogamente il Consiglio
potrà nominare altro Socio in sostituzione del Consigliere dimissionario.
Articolo 24 Il Consiglio Direttivo:
redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto della base delle
linee approvate dall’Assemblea dei Soci:
cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
redige i rendiconti;
propone i progetti per l’impiego dei residui di gestione da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea;
stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale;
formula il regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei
Soci;
favorisce la partecipazione dei Soci alle attività dell’Associazione.
Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi anche di
esperti esterni per la trattazione o la soluzione i problemi specifici.
Articolo 25 Il Consiglio Direttivo delibera validamente, su qualsiasi argomento, a
maggioranza assoluta dei componenti; in caso di parità, il voto di chi presiede
la riunione del Consiglio varrà doppio. Il Presidente ha la rappresentanza
dell’Associzione e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del
Presidente tutte le di lui mansioni spettano ad un componente dell’Ufficio di
Presidenza.
Articolo 26 Scioglimento dell’Associazione
La decisione di scioglimento dell’Associazione deve essere resa nei termini già
indicati nel precedente art. 18.
Articolo 27 In caso di scioglimento dell’Associazione tutto il patrimonio residuo,
dedotte le passività, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe
od a fini di pubblica utilità.
Articolo 28 Disposizione finale
Per quanto non compreso nel presente Statuto si rimanda alle disposizioni di
legge.